CLASS ACTION CARCERI

16 Aprile 2020 :

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATO LUIGI PACCIONE Via Quintino Sella, 120 – 70122 BARI Tel. 080 5245390 – Fax. 080 5751222      pec: luigi.paccione@legalmail.it

 

 

 “CLASS ACTION PROCEDIMENTALE”
NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.
AZIONE PARTECIPATIVA DEI CITTADINI A TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UOMO.

 

 

I sottoscritti Luigi Paccione [PCC LGU 59L06 L220M], nato a Toritto [BA] in data 06.07.1959, residente in Bari, e Alessio Carlucci [CRL LSS 63D11D A704S], nato a Forlì in data 11.04.1963, residente in Acquaviva delle Fonti, nella qualità di cittadini elettori esercenti la Professione di Avvocato nel Foro di Bari, elettivamente domiciliati in 70122 Bari alla Via Quintino Sella civ. 120 presso lo Studio Legale Associato Avv. Luigi Paccione,

 

PREMETTONO:

 0) A norma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo:

 <<Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza>> [art. 1].

 <<Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione >> [art. 2].

 <<Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona>> [art. 3].

 <<Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti>> [art. 4].

 <<Ogni  individuo  ha  diritto,  in  ogni  luogo,  al  riconoscimento  della  sua  personalità giuridica>> [art. 6]

 <<Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione>> [art. 7].

 
1) A norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:

 <<Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.

 Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un Tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena>> [art. 1 c. 1].

 <<Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Convenzione deve essere assicurato, senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione>> [art. 14].

2) A norma della Carta Costituzionale della Repubblica italiana:

 <<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>> [art. 2].

 <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali>> [art. 3 c. 1].

 <<L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>> [art. 10 c.1].

 <<Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.>> [art. 27 c. 3].

 <<La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>> [art. 32 c. 1-2]

 
3) A norma dello Statuto della Regione Puglia:

 <<La Puglia, nell’unità e indivisibilità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese>> (art. 1, comma 1);

<<La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana>> (art. 1, comma 3);

<<La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.>> (art. 3, comma 1).

4) A norma dello Statuto della Città Metropolitana di Bari l’azione dell’Ente territoriale si ispira <<[…] alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.>> [art. 2 comma 9]

5) A norma del suo Statuto il Comune di Bari:

 <<Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani …>> [art. 1 comma 3];

<<Garantisce forme di integrazione fra gli istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva, volte ad assicurare moduli di democrazia diretta nella dimensione locale.>> [art. 3 comma 6];

<<Tutela e promuove lo sviluppo delle persone, con riferimento a situazioni di particolare disagio o svantaggio, attivando un sistema di solidarietà sociale, anche attraverso l'apporto del volontariato laico e religioso, dell'associazionismo e del terzo settore con lo scopo di realizzare effettive condizioni di benessere e di sicurezza sociale …>> [art. 3, comma 10];

<<Salvaguarda l'igiene  urbana,  il  diritto  alla  salute  e  alla  sicurezza  sul  lavoro, promuovendo una diffusa educazione sanitaria per una efficace attività di prevenzione…>> [art. 3 comma 21]

CONSIDERATO:

6) che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

7) che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, considerata la situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla detta epidemia, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

8) che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 sono state disposte misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, ivi imponendosi l’obbligatoria misura igienico-sanitaria del <<mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro>> [allegato 1, lett. d];

9) che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.03.2020 le misure di cui all’art. 1 D.P.C.M. 08.03.2020 sono state estese all’intero territorio nazionale con tassativo divieto di <<[…] ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico>> [art. 1 commi 1 – 2];

10) che con D.P.C.M. 11.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è stato ribadito sull’intero territorio nazionale l’obbligo di mantenere <<[…] la distanza di sicurezza interpersonale di un metro>>;

11) che con Circolare prot. n. 15350/117 (2) Uff. 3° - prot. civ. del 31.03.2020 il Ministero dell’Interno ha reso chiarimenti sul divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche, ivi precisando che <<[…] la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio. In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico […]>>

 VISTO:

12) che la Casa Circondariale di Bari, ubicata nel tessuto urbano della città capoluogo, è afflitta da sovraffollamento perché, a fronte di una capienza di n. 299 persone, accoglie oltre 434 detenuti [cfr. sito Ufficiale del Ministero della Giustizia aggiornato al 04.03.2020];

13) che gli spazi detentivi nella detta Casa Circondariale non consentono alle persone ristrette, stante il detto sovraffollamento, di rispettare le misure governative in tema di <<mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro>> e di <<divieto di assembramento>>;

14) che detta oggettiva impossibilità si traduce nell’aggravamento dei rischi per la salute dei detenuti e del personale penitenziario, ciò che determina la violazione delle carte internazionali dei diritti dell’uomo e della Carta Costituzionale della Repubblica italiana in materia di legalità e di divieto di discriminazione.

 ***

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, i sottoscritti cittadini Avvocati residenti nel territorio della Città Metropolitana di Bari, alla luce del ruolo sociale di cui sono investiti e in applicazione del principio di militanza del sapere giuridico al servizio del bene comune contro possibili torti di massa,

CHIEDONO

al Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., e alla Città Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco p.t., di verificare tramite i loro Uffici tecnici, di concerto con il Ministero della Giustizia, la sussistenza nelle mura della Casa Circondariale di Bari delle condizioni oggettive atte a garantire ai detenuti e al personale penitenziario l’applicazione concreta della normativa sopra richiamata in materia di distanza di sicurezza interpersonale, di divieto di assembramento e di effettività delle misure governative di prevenzione igienico sanitarie.

INVITANO:

il  Governo  della  Repubblica,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  p.t.,  e  il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., a porre in essere con immediatezza, e comunque entro e non oltre giorni trenta dalla notificazione del presente atto, tutti i rimedi idonei ad assicurare nella Casa Circondariale di Bari le condizioni oggettive per il rispetto delle ripetute prescrizioni in materia di (i) <<mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro>>, (ii) di divieto di assembramento e (iii) di effettività delle misure igienico sanitarie a protezione della salute del personale penitenziario e dei detenuti.

AVVERTONO
che in assenza di adempimento del dovere giuridico di assicurare l’effettività del diritto alla prevenzione dal contagio da agenti virali trasmissibili all’interno della Casa Circondariale di Bari potrà ritenersi ipotizzabile la fattispecie giuridica del “torto di massa” tale da abilitare gli istanti a promuovere, anche in sostituzione degli Enti locali predetti, ogni rimedio giuridico a livello nazionale e sovranazionale idoneo ad assicurare il ripristino della legalità repubblicana e conseguentemente ad imporre nella detta Casa circondariale l’applicazione concreta, senza alcuna discriminazione, delle carte fondamentali del diritto universale, comunitario e nazionale in tema di egualitaria tutela della salute riguardata quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Copia del presente atto si trasmette per opportuna conoscenza alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, in persona del Procuratore p.t.
Con rispettosa osservanza.

Bari, li 10 Aprile 2020

Luigi Paccione
Alessio Carlucci